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| LE LEGGI SULLA BIRRA | |
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La legislazione italiana più remota relativa alla birra risale alla metà del secolo scorso ed era costituita da decreti regionali che si riferivano prevalentemente ai dazi e alle imposte di fabbricazione. Una prima legge italiana vera e propria sulla birra è quella del 19 novembre 1874, n. 2248, ma quella che meglio definisce il prodotto birra e stabilisce la disciplina igienica della produzione del commercio è la legge del 16 agosto 1962, n. 1354, modificata con legge 16 luglio 1974, n. 329. In essa è stabilito che " la denominazione birra è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi di Saccharomyces carlsbergensis o Saccharomyces cervisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto e acqua, amaricati con luppolo ". " Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali anche rotti o macinati o sottoforma di fiocchi sino alla percentuale massima del 25% calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato ". La legge stabilisce anche che " non può essere posta in commercio birra che abbia un grado saccarometrico in volume inferiore a 11. La denominazione " birra speciale " è riservata alla birra con grado saccarometrico in volume non inferiore a 13 e la denominazione " birra doppio malto " è riservata a quella con grado saccarometrico in volume non inferiore a 15 ". Inoltre la legge vieta di " impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualità e quantità possono essere nocive " e in particolare chiarisce che è vietato impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'd'orzo torrefatto, aggiungere agenti di conservazione, alcol, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse da luppolo e l'impiego di ogni eventuale sostanze il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro della Sanità, sentiti i pareri dei Ministri dell'Agricoltura e delle Foreste, dell'Industria e del Commercio, delle Finanze e del Consiglio superiore di Sanità. L'acqua deve essere potabile e i relativi impianti devono essere del tutto idonei alle varie operazioni. Tutti i materiali che vengono a contatto con la birra non devono cedere sostanze dannose. Per la mescita della birra dai fusti è permessa solamente anidride carbonica con requisiti di purezza stabiliti; altri gas inerti devono essere autorizzati dal Ministero. Sulle etichette o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita devono essere indicati, a caratteri leggibili e indelebili, il contenuto, il marchio, il nome, o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione. Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere il contenuto stabilito dalle norme CEE, di 25, 33, 50, 75 cl o di 1, 2, 3, 4, 5 litri, oltre ai due recipienti da 20 e da 66 cl ancora in uso in Italia. Altre leggi stabiliscono le norme per dettagli, quali fusti, che devono essere approvati dall'Ispesl, per la loro idoneità all'esercizio a pressione, le valvole di riduzione della pressione della anidride carbonica, che devono essere collaudate, il contenuto delle bottiglie. Dal punto di vista dell'igiene la birra è soggetta alle leggi che regolano in generale i prodotti alimentari. |
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Fonte: Birra & Birra di Gino Spath - pubblicato da Birreonline il 5 luglio 2003
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